Quando muore il datore di lavoro di una colf, di una badante o di una babysitter, la famiglia deve gestire con attenzione la chiusura del rapporto domestico e gli adempimenti collegati.
Con il Messaggio INPS n. 1972 dell'11 giugno 2026, l'Istituto ha fornito nuove indicazioni operative sulla gestione delle deleghe e sulla cessazione dei rapporti di lavoro domestico in caso di decesso del datore di lavoro.
Il Messaggio INPS non introduce una regola sostanziale sulla prosecuzione del rapporto di lavoro, ma disciplina soprattutto le modalità operative con cui professionisti, intermediari ed eredi possono intervenire dopo il decesso del datore.
La novità più importante riguarda il sistema delle deleghe: se la delega non esisteva già prima del decesso, non può più essere creata successivamente.
Questo aspetto è molto rilevante nella pratica, perché spesso le famiglie si rivolgono al consulente solo dopo il decesso del datore di lavoro, quando ormai la delega telematica non può più essere inserita.
L'INPS distingue due situazioni favorevoli all'intervento del professionista.
Se il datore di lavoro aveva già conferito la delega all'intermediario prima del decesso, il professionista può ancora procedere agli adempimenti necessari per la cessazione del rapporto domestico.
La stessa possibilità è prevista nel caso in cui la delega fosse già stata conferita dal datore di lavoro ma risultasse ancora nello stato “in attivazione”, cioè non ancora completata dal soggetto delegato.
Anche in questo caso il rapporto può essere gestito dall'intermediario autorizzato, secondo le indicazioni fornite dall'INPS.
La situazione cambia quando il datore di lavoro decede senza avere mai conferito una delega.
In questo caso il professionista non può attivare una nuova delega dopo il decesso e la gestione della cessazione deve essere effettuata dagli eredi.
L'INPS prevede due modalità operative:
Il Messaggio INPS richiama il termine di sessanta giorni dal decesso per la gestione della cessazione da parte degli intermediari già delegati o, in mancanza di delega, da parte degli eredi.
Tuttavia questo termine non deve essere interpretato come una sorta di periodo di sospensione del rapporto o come un intervallo nel quale non possano maturare retribuzioni o contributi.
Il Messaggio non afferma infatti che il rapporto prosegua automaticamente per sessanta giorni, né che gli obblighi retributivi e contributivi rimangano sospesi.
Dal punto di vista prudenziale, la soluzione migliore rimane quella di procedere alla comunicazione della cessazione nel più breve tempo possibile.
Se la colf o la badante ha cessato effettivamente ogni attività il giorno stesso del decesso del datore di lavoro, è opportuno che anche la comunicazione amministrativa venga effettuata tempestivamente.
Attendere inutilmente il decorso dei sessanta giorni potrebbe generare dubbi interpretativi o successive richieste di chiarimenti da parte degli enti.
No.
Nel lavoro domestico il datore di lavoro è una persona fisica ben individuata. Con il decesso del datore viene meno il soggetto titolare del rapporto e non si verifica automaticamente il subentro degli eredi nella posizione di datore di lavoro domestico.
Il Messaggio INPS n. 1972/2026 disciplina esclusivamente le modalità operative attraverso cui può essere gestita la cessazione del rapporto e la chiusura della posizione contributiva del datore deceduto.
Qualora la famiglia desideri continuare ad avvalersi dell'assistenza della lavoratrice, sarà normalmente necessario valutare la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro intestato al familiare che intende proseguire il rapporto assistenziale.
No.
L'INPS ha chiarito che, per procedere alla cessazione del rapporto di lavoro domestico, è sufficiente la richiesta anche di uno solo degli eredi.
Si tratta di una semplificazione importante, perché evita di bloccare gli adempimenti in presenza di successioni complesse, eredi lontani o difficoltà di coordinamento familiare.
Nella maggior parte dei casi il comportamento più prudente consiste nel:
Per approfondire gli altri adempimenti collegati alla cessazione del rapporto domestico, possono essere utili anche questi articoli già presenti sul blog:
Il Messaggio INPS n. 1972 dell'11 giugno 2026 non modifica direttamente le regole sostanziali del rapporto di lavoro domestico, ma interviene sulle modalità operative con cui professionisti ed eredi possono gestire la cessazione dopo il decesso del datore di lavoro.
La vera novità consiste nell'impossibilità di attivare nuove deleghe dopo il decesso.
Per evitare contestazioni, dubbi sulla decorrenza della cessazione o possibili richieste contributive, è comunque consigliabile procedere alla chiusura del rapporto e agli adempimenti conseguenti nel più breve tempo possibile.
Articolo informativo aggiornato sulla base del Messaggio INPS n. 1972 dell'11 giugno 2026. Le indicazioni hanno carattere generale e devono essere valutate in relazione al singolo caso concreto.