Con l’avvicinarsi della scadenza annuale, molti datori di lavoro si chiedono se sia necessario consegnare il modello CU al proprio dipendente domestico.
Chiarimento fondamentale: il datore di lavoro domestico non è sostituto d’imposta. Pertanto non è tenuto a trasmettere la Certificazione Unica (CU) all’Agenzia delle Entrate.
In passato si utilizzava un modello comunemente chiamato “CUD sostitutivo”, che oggi non costituisce più un adempimento fiscale obbligatorio.
Tuttavia resta fortemente consigliato (ed è buona prassi) consegnare al lavoratore una attestazione delle somme corrisposte nel corso dell’anno.
Questa attestazione non è una CU in senso tecnico, ma un documento riepilogativo utile al lavoratore per dimostrare i redditi percepiti.
L’attestazione dei redditi va consegnata entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento (ad esempio entro marzo 2026 per i redditi 2025).
L’attestazione dei redditi è spesso richiesta al lavoratore domestico per:
L’assenza di un riepilogo scritto può creare difficoltà al lavoratore e generare contestazioni future, anche a distanza di anni.
Per questo motivo, anche se non esiste un obbligo di invio telematico, la consegna dell’attestazione rappresenta una tutela reciproca per datore di lavoro e dipendente.