Superminimo colf e badanti: cosa significa, come funziona e differenza tra assorbibile e non assorbibile
Molti datori di lavoro riconoscono alla colf o alla badante una retribuzione più alta del minimo previsto dal contratto collettivo nazionale. Questa differenza prende spesso il nome di superminimo.
Il problema è che, molto spesso, il superminimo viene concordato verbalmente oppure inserito nella busta paga senza specificare se sia assorbibile o non assorbibile. Ed è proprio da qui che, negli anni, possono nascere dubbi, contestazioni o differenze retributive.
In questa guida pratica vediamo che cos’è il superminimo, come si calcola, quando può essere assorbito dagli aumenti contrattuali e quali effetti può avere su TFR, tredicesima e altri istituti retributivi.
Che cos’è il superminimo
Il superminimo è una somma aggiuntiva riconosciuta dal datore di lavoro oltre alla normale retribuzione minima prevista dal contratto collettivo.
Se il minimo contrattuale previsto per una badante è pari a euro 1.100,00, ma il datore di lavoro decide di riconoscere euro 1.350,00, la differenza di euro 250,00 rappresenta il superminimo.
Nel lavoro domestico il superminimo può nascere:
- per riconoscere maggiore esperienza o fiducia;
- per difficoltà nel reperire personale qualificato;
- per compensare particolari responsabilità;
- per accordi individuali tra le parti.
Come si calcola il superminimo
Il superminimo si genera quando la retribuzione concordata è superiore alla somma tra:
- paga minima contrattuale;
- eventuali scatti di anzianità;
- altri elementi minimi obbligatori.
Paga minima contrattuale: € 1.053,39
Scatti di anzianità: € 120,90
Retribuzione concordata: € 1.500,00
Calcolo:
1.500,00 − 1.053,39 − 120,90 = € 325,71
In questo caso il superminimo individuale sarà pari a € 325,71.
Simula il superminimo
Superminimo assorbibile e non assorbibile
La vera differenza importante riguarda il modo in cui il superminimo si comporta quando aumentano le retribuzioni previste dal contratto collettivo.
| Tipo di superminimo | Cosa succede con gli aumenti contrattuali |
|---|---|
| Assorbibile | L’aumento del contratto riduce il superminimo. |
| Non assorbibile | L’aumento si aggiunge al superminimo già esistente. |
Retribuzione iniziale:
- minimo contrattuale: € 1.100
- superminimo: € 200
- totale: € 1.300
Successivamente il contratto aumenta di € 50.
Se il superminimo è assorbibile
- minimo contrattuale: € 1.150
- superminimo residuo: € 150
- totale retribuzione: € 1.300
Se il superminimo è non assorbibile
- minimo contrattuale: € 1.150
- superminimo: € 200
- totale retribuzione: € 1.350
Quale conviene concordare?
Non esiste una risposta valida per tutti. Molto dipende dagli accordi tra datore di lavoro e lavoratore.
Il superminimo assorbibile consente di contenere gli effetti economici degli aumenti futuri previsti dal contratto collettivo.
Il superminimo non assorbibile tutela maggiormente la crescita della retribuzione nel tempo.
Nella pratica molti accordi non specificano chiaramente la natura del superminimo. Ed è proprio in queste situazioni che, dopo anni, possono nascere contestazioni o interpretazioni differenti.
Il superminimo entra nel TFR e nella tredicesima?
In linea generale il superminimo, se corrisposto con continuità, entra nella retribuzione utile utilizzata per il calcolo di:
- TFR;
- tredicesima;
- ferie;
- permessi retribuiti;
- altre competenze indirette.
È importante scriverlo?
Sì. È sempre consigliabile indicare chiaramente nella lettera di assunzione o negli accordi integrativi:
- l’importo del superminimo;
- se è assorbibile o non assorbibile;
- la decorrenza;
- eventuali condizioni particolari.
Domande frequenti
No. È una scelta volontaria del datore di lavoro.
Generalmente sì, se viene corrisposto con continuità.
Dipende dagli accordi tra le parti e dalla natura della voce retributiva.
Sì, ma normalmente solo se il superminimo è stato previsto come assorbibile.
Possono incidere se il superminimo è assorbibile e gli accordi lo prevedono.
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