CCNL Lavoro Domestico

Le ferie della colf e della badante: regole, calcolo e divieto di pagamento

Nel lavoro domestico le ferie non sono una gentile concessione, ma un diritto pieno e irrinunciabile. Vediamo in modo pratico quanti giorni spettano, come si calcolano e perché, salvo cessazione del rapporto, non possono essere pagate.

Quanti giorni di ferie spettano

Il contratto collettivo prevede che la maturazione delle ferie non segua più la durata dell’orario di lavoro e la qualifica della colf, ma sia fissa e pari a 26 giorni all’anno.

Quando vanno godute le ferie

Secondo il contratto di lavoro, le ferie vanno di regola godute nei tre mesi estivi: luglio, agosto e settembre. Se c’è accordo tra le parti è possibile dividerle in non più di due periodi all’anno.

Le colf extracomunitarie che intendono rientrare in patria per trascorrere il periodo feriale con i propri familiari possono mettersi d’accordo con il datore di lavoro e saltare le ferie di un anno per averne il doppio nell’anno successivo.

Per “giorni di ferie” si intendono i giorni effettivamente lavorativi (dal lunedì al sabato). Non si conteggiano le domeniche e le festività nazionali infrasettimanali comprese nel periodo di assenza.

Pagamento delle ferie: cosa dice la legge

I giorni di ferie sono pagati in base a 1/6 della retribuzione settimanale.

La legge vieta il pagamento delle ferie senza che esse siano godute . La legge sanziona severamente chi non fa godere le ferie, o almeno le 4 settimane obbligatorie per tutti i dipendenti. Il D.Lgs. n. 213/2004 ha introdotto specifiche sanzioni amministrative per i comportamenti omissivi del datore di lavoro: da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione ( approfondimento Filcams-CGIL su ferie e orari ).

Le ferie possono essere pagate soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro per la parte ancora non goduta.

Colf On-Line aiuta a rispettare il divieto di monetizzare le ferie non godute.
La procedura distingue tra ferie maturate, godute e residue e propone il pagamento delle ferie solo in caso di cessazione del rapporto, evitando errori e possibili contestazioni.

Dal CCNL 2013: l’art. 17 in pratica

Con il rinnovo del contratto nazionale vigente dal 1° luglio 2013 sono state introdotte importanti precisazioni sul valore delle ferie. L’art. 17 conferma che il diritto del lavoratore di godere ogni anno delle ferie rimane fermo a 26 giorni lavorativi, indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro.

In particolare:

Esempi pratici di calcolo

Esempio 1. Se un dipendente ha concordato 1 giorno a settimana di lavoro, ogni volta che gode di 1 giorno di ferie è come se usufruisse di 6 giorni. Per questo tipo di orario, ogni giorno di ferie vale 6 giorni.

Esempio 2. Se il dipendente ha concordato 3 giorni a settimana di lavoro, ogni suo giorno di ferie usufruito vale 2 giorni. Infatti, godendo dei tre giorni di lavoro, si copre comunque l’intera settimana “teorica” di 6 giorni.

La formula applicata è la seguente: </