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Maternità per colf e badanti

Regole essenziali, indennità INPS e casi particolari (aggiornamento: 18/01/2026)

Informazioni generali

Quando la lavoratrice domestica è in gravidanza scattano le garanzie a tutela della maternità. Durante il periodo di astensione obbligatoria previsto dalla legge, la lavoratrice ha diritto:

Tutela contro il licenziamento: dall’inizio della gestazione fino all’astensione obbligatoria, la lavoratrice può essere licenziata solo per mancanze gravi che non consentono la prosecuzione del rapporto.

Periodo in cui vige il divieto (secondo le regole contrattuali):

È prevista anche la cosiddetta flessibilità dell’astensione obbligatoria, che consente (se ricorrono i presupposti) di posticipare l’assenza fino a un mese prima del parto e proseguire fino a quattro mesi dopo.

L’indennità di maternità (INPS)

Durante il periodo di assenza obbligatoria la lavoratrice ha diritto all’indennità di maternità pagata dall’INPS, pari all’80% del salario convenzionale su cui sono versati i contributi orari.

Nel calcolo dell’indennità sono considerati i periodi di lavoro svolti come lavoratrice domestica. La tutela economica spetta se, in sintesi, risultano versati contributi sufficienti.

Requisiti contributivi (in estrema sintesi):

Per il calcolo delle settimane utili (in linea con la norma citata nel testo originale), rileva che per ciascuna settimana risulti una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 24 ore.

L’assegno di maternità dello Stato

Spetta alle madri residenti, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo, secondo requisiti e condizioni previste.

La domanda va presentata all’INPS entro 6 mesi dalla nascita/adozione/affidamento. Se l’INPS non accoglie, la domanda può essere trasmessa al Comune competente per l’assegno di maternità concesso dai Comuni.

Regole pratiche per datore e lavoratrice

Nota pratica: se non ci sono ore lavorate, i contributi ordinari non si versano. Se invece in busta paga compaiono ore retribuite (es. festività pagate), si gestiscono solo quelle.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro

In alcuni casi, in base ai giorni trascorsi tra la scadenza del rapporto e la data presunta del parto, cambiano diritti e modalità di tutela.

Quando è cessato il rapporto Indicazione di massima
Da meno di 60 giorni Diritto all’astensione obbligatoria (in linea generale, 3 mesi dopo la nascita), con le regole applicabili.
Da più di 60 e fino a 120 giorni Possibile tutela se, all’inizio del congedo, risulta titolare di trattamento di disoccupazione (secondo condizioni).
Oltre 120 giorni Possibile congedo anticipato e relativa indennità se ricorrono i presupposti (gravi complicanze, condizioni mediche, ecc.).

Sistema di calcolo dell’indennità

La retribuzione su cui si calcola l’indennità di maternità è pari, in linea generale, alla sesta parte della media delle retribuzioni convenzionali settimanali relative alle settimane di contribuzione comprese nei 24 mesi antecedenti l’inizio dell’obbligatoria.

Passi operativi (schema):

  1. somma delle retribuzioni convenzionali corrispondenti alle ore di lavoro nei 24 mesi considerati;
  2. divisione per il numero delle settimane lavorate → retribuzione media convenzionale;
  3. divisione per 6 → retribuzione media giornaliera su cui calcolare l’80%.

(Il testo originale riportava anche un riferimento storico a retribuzioni convenzionali 2020: se vuoi, lo aggiorniamo con l’anno corrente e linkiamo la circolare INPS più recente in una riga “Fonte”.)

Approfondimento: tutela della lavoratrice in maternità

In via generale, la normativa prevede un divieto di licenziamento dall’inizio della gravidanza fino al termine dei periodi tutelati (con eccezioni specifiche). Per il lavoro domestico, oltre alla disciplina generale, assume rilievo anche la contrattazione collettiva, che regola espressamente il divieto salvo giusta causa.

Importante: restano ferme le eccezioni tipiche (giusta causa, cessazione attività, termine, prova), e il principio di non discriminazione.

Contenuto aggiornato e verificato secondo la normativa vigente – 2026