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ELABORAZIONE BUSTA PAGA PER COLF E BADANTI, BABY SITTER, AUTISTI, GIARDINIERI, DAME DI COMPAGNIA, PROCEDURA PER FAMIGLIE - PRIVATI - STUDI PROFESSIONALI - SINDACATI - PATRONATI - CONSULENTI DEL LAVORO - COMMERCIALISTI |
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Il contratto collettivo prevede che il diritto alle ferie sia uguale per tutti, indipendentemente dalla distribuzione dell’orario settimanale: il monte annuo è di 26 giorni lavorativi.
Attenzione al conteggio: ai fini delle ferie, la settimana lavorativa è considerata di 6 giorni (dal lunedì al sabato). Domeniche e festività infrasettimanali non si conteggiano come giorni di ferie.
Le ferie si pagano con una retribuzione giornaliera calcolata, in via pratica, come 1/6 della retribuzione settimanale.
Regola fondamentale: le ferie vanno godute. Il pagamento “al posto delle ferie” non è ammesso durante il rapporto, salvo il caso di cessazione.
Le ferie non godute possono essere pagate solo alla cessazione del rapporto, per la parte residua.
Poiché la settimana è sempre considerata di 6 giorni lavorativi, il valore “pratico” di una giornata di ferie dipende da quanti giorni a settimana lavora il dipendente.
| Giorni lavorati a settimana | Valore di 1 giorno di ferie (in giorni “contrattuali”) | Esempio |
|---|---|---|
| 1 giorno a settimana | 6 | 1 giorno di ferie copre l’intera “settimana contrattuale” |
| 3 giorni a settimana | 2 (6 : 3 = 2) | 1 giorno di ferie equivale a 2 giorni “contrattuali” |
In ogni caso, non è previsto un pagamento “a ore” delle ferie: la logica contrattuale è giornaliera.
Se la colf è convivente e riceve vitto e alloggio, nel calcolo della retribuzione durante le ferie vanno considerate anche le relative indennità, secondo le regole applicabili.