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ELABORAZIONE BUSTA PAGA PER COLF E BADANTI, BABY SITTER, AUTISTI, GIARDINIERI, DAME DI COMPAGNIA, PROCEDURA PER FAMIGLIE - PRIVATI - STUDI PROFESSIONALI - SINDACATI - PATRONATI - CONSULENTI DEL LAVORO - COMMERCIALISTI |
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Spese sanitarie, assistenza personale, limiti e documentazione (agg.: 18/01/2026)
Il contribuente che, nell’interesse di un familiare disabile titolare di redditi tali da non poter essere considerato fiscalmente a carico, sostenga spese sanitarie relative a patologie esenti dal ticket, può considerare onere detraibile dall’IRPEF la parte di spesa che non trova capienza nell’imposta dovuta dalla persona disabile.
L’ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali il familiare può fruire della detrazione del 19% (dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro) è complessivamente pari a 6.197,48 euro.
La persona disabile, o i soggetti indicati nell’articolo 433 del codice civile, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, che pagano addetti all’assistenza personale (badanti), hanno diritto a detrarre le spese sostenute nella percentuale del 19% calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, purché il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.
Nota: la detrazione diminuisce con l’aumentare del reddito e compete anche se il familiare non è fiscalmente a carico.
Sono considerate persone non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana coloro i quali non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche, di provvedere all’igiene personale, di deambulare o di indossare gli indumenti. È considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
L’accertamento dello stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La detrazione non compete, ad esempio, per l’assistenza prestata a bambini se la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.
Per fruire della detrazione/deduzione, le spese devono risultare da idonea documentazione (anche ricevuta dell’assistente). La documentazione deve contenere:
Attenzione al limite: l’importo di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente, a prescindere dal numero di soggetti assistiti.
Le spese di origine sanitaria sostenute dalla persona disabile, o dal familiare a cui essa risulta fiscalmente a carico, sono state suddivise in due sezioni:
(Nota storica presente anche nel testo originale: i disabili fiscalmente a carico sono quelli con reddito non superiore a 2.840,51 euro annui; non costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come indennità di accompagnamento, pensioni di invalidità, ecc.)
In caso di ricovero in istituto, non è possibile dedurre l’intera retta: solo la quota riferibile a spese mediche e paramediche di assistenza specifica, se indicata separatamente nella documentazione dell’istituto.
Tra le spese detraibili (19%) rientrano, ad esempio:
Alcune spese possono seguire regole particolari (es. franchigia, cumulabilità con altre detrazioni), a seconda del tipo di intervento.
La deduzione/detrazione per addetti all’assistenza non pregiudica la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, deducibili entro un limite massimo (nel testo storico: 1.549,37 euro).