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COLLABORAZIONI DOMESTICHE
MATERNITA’
Informazioni generali
Quando la lavoratrice domestica è in gravidanza scattano le garanzie a tutela
della maternità. Durante il periodo di astensione obbligatoria previsto dalla
legge la lavoratrice ha diritto a conservare il posto di lavoro, all’astensione
dal lavoro e ad una indennità sostitutiva della retribuzione.
Dall'inizio della gestazione fino al momento della astensione obbligatoria dal
lavoro, la lavoratrice può essere licenziata solo per mancanze gravi che non
consentono la prosecuzione del rapporto, nemmeno in via provvisoria.
La tutela non è imposta dalla legge ma dal contratto collettivo. Periodo in cui
vige il divieto:
- durante i due mesi precedenti la data presunta del
parto;
- durante il periodo che va dalla data presunta a quella
effettiva del parto;
- durante i tre mesi successivi al parto.
Anche per colf e badanti è stata introdotta la cosiddetta flessibilità dell’astensione
obbligatoria che consente alla lavoratrice di ritardare il periodo di assenza
obbligatoria fino a un mese prima della data presunta del parto, e fino a
quattro mesi dopo la nascita del bambino.
L'indennità di maternità
Durante il periodo di assenza
obbligatoria la lavoratrice ha diritto all'indennità di maternità pagata
dall'Inps, pari all'80 % del salario convenzionale sul quale sono versati i
contributi orari. Nel calcolo dell'indennità sono considerati solo i periodi di
lavoro svolti come lavoratrice domestica. Le lavoratrici domestiche hanno
diritto alla tutela economica della maternità solo se:
- nei 24 mesi precedenti il periodo di astensione
obbligatoria risultano versati a loro carico (o dovuti) 52 contributi
settimanali, anche se relativi a settori diversi da quello del lavoro
domestico;
o, in alternativa
- nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'astensione
obbligatoria risultano versati a loro carico (o dovuti) almeno 26 contributi
settimanali, anche in settori diversi da quello del lavoro domestico.
L’assegno di maternità dello Stato
Spetta alle madri residenti, cittadine italiane, comunitarie o
extracomunitarie in possesso del ‘permesso
CE per soggiornanti di lungo periodo, per ogni figlio nato,
adottato, o in affidamento preadottivo.
L'assegno spetta se la madre:
- si è dimessa volontariamente dal lavoro durante la
gravidanza ed abbia almeno 3 mesi di contribuzione nel
periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi
precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel
caso di adozione o affidamento);
- precedentemente ha avuto diritto ad una prestazione
dell'Inps (ad esempio per malattia o disoccupazione) per aver lavorato
almeno tre mesi, purché tra la data della perdita del
diritto a prestazioni previdenziali e la data di nascita o di ingresso del
minore in famiglia non siano trascorsi più di nove mesi.
La domanda deve essere presentata all’INPS entro 6 mesi dalla nascita o
dall’adozione o dall’affidamento pre-adottivo.
Se l’INPS non accoglie la domanda, questa viene automaticamente trasmessa al
comune territorialmente competente per fare ricevere al richiedente l‘assegno
di maternità concesso dai Comuni.
IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO:
Nel caso in cui il contratto è scaduto da meno di 60 giorni rispetto alla
data presunta del parto, la lavoratrice ha diritto all’astensione obbligatoria,
ossia tre mesi dalla nascita del bambino. Ai fini del calcolo dei 60 giorni non
vengono calcolate eventuali assenze per malattia o infortunio ed eventuali
congedi parentali.
Nel caso in cui il contratto è scaduto da più di 60 giorni ma non oltre i 120
giorni, alla lavoratrice viene riconosciuto il congedo di maternità solo nel
caso in cui, al momento dell’inizio del congedo, risulti titolare del
trattamento di disoccupazione, sostituendo quindi l’indennità di malattia al
trattamento di disoccupazione.
Nel caso in cui, infine, il contratto è scaduto da oltre 120 giorni rispetto
alla data presunta del parto, allora la lavoratrice ha diritto al congedo di
maternità anticipata e alla relativa indennità nel caso in cui ricorrano i
presupposti per il congedo anticipato per gravi complicanze della gravidanza o
forme morbose aggravate dalla gravidanza stessa e, nel caso in cui si verificano
delle particolari condizioni mediche, anche dell’astensione obbligatoria fino ai
tre mesi successivi il parto.
APPROFONDIMENTO:
La
retribuzione su cui viene calcolata l’indennità di maternità è pari alla
sesta parte della media delle retribuzioni convenzionali settimanali, relative
alle settimane di contribuzione comprese nei 24 mesi antecedenti l’inizio
dell’obbligatoria.
Per determinare la retribuzione
media giornaliera occorre:
· determinare la somma
delle retribuzioni convenzionali corrispondenti alle ore di lavoro svolte nei 24
mesi presi in considerazione e rapportarla alla retribuzione effettiva;
· dividere il totale delle
retribuzioni convenzionali per il numero delle settimane lavorate, determinando
così la retribuzione media convenzionale;
· dividere l’importo per 6
per determinare la retribuzione media giornaliera da prendere a base per il
calcolo dell’indennità di maternità, pari all’80%.
La nuova legge sui congedi
parentali conferma l’esclusione di queste lavoratrici dal diritto all’astensione
facoltativa.
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E
FAMILIARI (maternità/paternità).
Ai fini del calcolo
dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si colloca nel
2010, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (v.
circ. n. 11 del
28.01.2010):
Ø euro 6,40 per le retribuzioni
orarie effettive fino ad euro 7,22;
Ø euro 7,22 per le retribuzioni
orarie effettive superiori ad euro 7,22 e fino ad euro 8,81;
Ø euro 8,81 per le retribuzioni
orarie effettive superiori ad euro 8,81;
Ø euro 4,65 per i rapporti di
lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
TUTELA
DELLA LAVORATRICE IN MATERNITA’
Per quanto concerne la tutela della lavoratrice
madre a fronte di licenziamento, in via generale l’articolo 54 del D.Lgs. n.
151/2001 prevede che ‘le lavoratrici non possono essere licenziate
dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di
interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un
anno di età del bambino’.
Come noto, il lavoro domestico è uno speciale
rapporto di lavoro che trova applicazione negli articoli 2240-2246 del codice
civile nonché nella Legge n. 339/1958.
Sebbene i
predetti articoli richiamino l’applicazione degli articoli 2118 e 2119 del
codice civile
[ recesso con
preavviso – recesso per giusta causa], in ogni caso l’articolo 4 della Legge n.
108/1990 non rende applicabile al settore in esame le tutele reali ed
obbligatorie di cui all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
In ogni caso, anche di fronte alla mancanza di
apposita normativa di riferimento, la prevalente giurisprudenza ha ritenuto
applicabile il divieto di licenziamento durante il periodo di congedo per
maternità anche alla lavoratrice domestica.
Il problema della tutela delle lavoratrici
domestiche in maternità è stato risolto ad oggi, con il ricorso alla
contrattazione collettiva. Di fatto l’articolo 24, comma 3 del C.C.N.L.
domestici prevede espressamente che ‘ dall’inizio della gravidanza, purché
intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del
congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che
per giusta causa’.
Anche se la suddetta disposizione contrattuale
subordina la conservazione del posto di lavoro di fronte a gravidanza
intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, la costante giurisprudenza ha
confermato le disposizioni di cui alla Legge n. 151/2001 secondo le quali il
divieto di licenziamento è correlato allo stato oggettivo della gravidanza: di
fatto il divieto in parola opererebbe anche qualora la stessa lavoratrice sia
inconsapevole dell’intervenuta variazione del suo stato di salute.
Stante le suddette considerazioni, risulta
pacifica l’applicazione del divieto di licenziamento durante la maternità anche
al lavoro domestico. Pertanto, le suddette tutele sono applicabili non solo alla
lavoratrice madre, ma anche:
- Al padre lavoratore, per
la durata del congedo di maternità o per la residua parte che sarebbe
spettata alla lavoratrice in caso di morte o grave infermità della madre
ovvero di abbandono, ovvero in caso di affidamento esclusivo del bambino al
padre;
- Nelle ipotesi di adozione
nonché affidamento, nonché di adozione internazionale.
In ogni caso ,in
conformità con le disposizioni di cui all’articolo 54, comma 3, del D.Lgs. n.
151/2001, il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di
colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la
risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di
cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta;
c) di
ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di
risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) di
esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui
all’articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
Di fatto, nonostante il lavoro domestico rientri
da tempo nell’area della libera recidibilità, non riesce a sottrarsi alle
garanzie poste a tutela della maternità e conseguentemente alle logiche proprie
del licenziamento previste per la generalità dei lavoratori: infatti sebbene vi
sia espressa esclusione del lavoro domestico dall’ambito della tutela reale e
obbligatoria, detta esclusione non sembrerebbe riguardare anche l’articolo n. 6
della Legge 604/1966 così come novellato dal c.d. ‘Collegato Lavoro’. Pertanto
la lavoratrice domestica potrà richiedere il risarcimento del danno a seguito di
licenziamento imposto dal datore di lavoro durante il periodo di tutela.
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