LE FERIE DELLA COLF
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Il ricorso al codice civile è oramai superato e la maggior parte dei datori di lavoro applicano il contratto collettivo che, per quanto riguarda le ferie, prevede che queste non seguano più la durata dell’orario di lavoro e la qualifica della colf ma sono fisse e sono pari a 26 giorni all’anno.

- Per OGNI anno i 26  giorni di ferie sono riconosciuti se la colf è alle dipendenze del datore di lavoro già dal primo gennaio.

- Se l’assunzione è sorta dopo l’inizio dell’anno e quindi la colf non ha raggiunto un anno intero di servizio o si è licenziata nel corso dell’anno, il contratto collettivo precisa che il numero dei giorni di ferie va ridotto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.  

- Secondo il contratto di lavoro, le ferie vanno godute nei 3 mesi estivi di luglio, agosto, settembre. Se c’è accordo tra le parti è possibile dividere le ferie in non più di due periodi all’anno.  

- Le colf extracomunitarie che intendono rientrare in patria per trascorrere il periodo feriale con i propri familiari possono mettersi d’accordo con il datore di lavoro e saltare le ferie di un anno per averne il doppio nell’anno successivo.  

- Per giorni di ferie si intendono i giorni effettivamente lavorativi (dal lunedì al sabato) e non si conteggiano le domeniche e le festività nazionali infrasettimanali comprese nel periodo di assenza.

 
PAGAMENTO DELLE FERIE
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i giorni di ferie sono pagati in base a 1/26 della retribuzione mensile. Tenere presente che la legge vieta il pagamento delle ferie senza che esse siano godute. La legge sanziona severamente chi non fa godere le ferie, o almeno, le 4 settimane di ferie obbligatorie per tutti i dipendenti. Il D. L.vo n. 213/2004, ha introdotto specifiche sanzioni amministrative per i comportamenti omissivi del datore di lavoro: esse vanno da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione.

Le ferie  possono essere pagate soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro per la parte ancora non goduta.

 UN ESEMPIO di come la procedura esegue il calcolo:

 se una colf guadagna 7 euro ogni ora e lavora 18 ore a settimana, settimanalmente percepirà 126 euro a settimana e mensilmente 546 euro. Dividendo questo ultimo importo 546:26 si ricava che la paga media giornaliera è di 21 euro. Questo importo moltiplicato per il numero di giorni di ferie spettanti corrisponderà al totale da corrispondere alla colf. Non è previsto un pagamento ad ORE, ma un pagamento giornaliero. 

 

UN ALTRO ESEMPIO: 

se una colf guadagna 7 euro ogni ora e lavora 12 ore a settimana, settimanalmente percepirà 84 euro a settimana  e mensilmente 364 euro. Dividendo questo ultimo importo 364:26 si ricava che la paga media giornaliera è di 14 euro. Questo importo moltiplicato per il numero di giorni di ferie spettanti corrisponderà al totale da pagare alla colf a titolo di ferie godute.

Non è previsto un pagamento ad ORE, ma un pagamento giornaliero. E’ sempre problematico far godere 26 giorni di Ferie nel caso in cui esiste un accordo di lavoro per 1 o anche 2 giorni a settimana. Siamo fiduciosi che presto, si troverà una giusta soluzione e un chiarimento risolutorio da parte del Ministero del lavoro di concerto con le rappresentanze sindacali.

Infine se la colf è convivente e riceve vitto e alloggio dalla famiglia, nel calcolo dell’importo da corrispondere durante il periodo di ferie dovranno essere incluse le indennità di vitto e alloggio.